Dir. amministrativo militare: il nuovo corso in favore dell’aliquota al 44% sulle pensioni militari

Il presente contributo si propone di rappresentare un vademecum, chiaro e semplice, per il personale militare soggetto al sistema c.d. misto - retributivo e contributivo - che, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio utile a fini pensionistici compresa tra i quindici e i venti anni, intenda ottenere il ricalcolo della propria pensione, tramite l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Il diritto al ricalcolo spetta anche al personale militare che abbia maturato, oltre la data anzidetta, ulteriori anni di servizio tali da determinare un ammontare superiore alla soglia dei venti anni complessivi; in tali casi l’aliquota del 44% subirà una maggiorazione dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Sono queste le conclusioni alle quali è addivenuta la più recente e maggioritaria giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti che, per mezzo di plurime e conformi pronunce rese tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha oramai superato il più restrittivo orientamento - avvallato dall’ INPS - che riconosceva il trattamento di favore esclusivamente in capo a chi avesse maturato al 31 dicembre 1995 non meno di quindici e non più di venti anni di servizio utile ai fini pensionistico, con esclusione di quanti avessero superato la soglia dei venti anni.

Passando agli aspetti pratici della tematica, i soggetti legittimati a proporre il ricorso per il ricalcolo della pensione sono i militari e gli addetti alle forze di polizia ad ordinamento militare - esercito, carabinieri, ex guardia forestale, aeronautica, guardia di finanza, corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera -, la cui pensione sia stata liquidata con il sistema misto - retributivo e contributivo - dall’INPS - ex INPDAP - conformemente a quanto previsto dalla legge n. 335/1995 e che vanti al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio utile a fini pensionistici compresa tra i quindici e i venti anni.

Ai fini del ricalcolo con applicazione dell’aliquota maggiorata del 44%, il primo step da seguire è la proposizione di un’istanza stragiudiziale di riesame all’ufficio INPS del luogo di residenza dell’interessato. In caso di rigetto o di mancata risposta entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, sarà promuovibile ricorso innanzi alla Corte dei Conti competente per territorio.

Il ricorso potrà essere azionato anche da coloro che oramai da anni abbiano avuto accesso al trattamento pensionistico, a condizione che non sia decorso il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui viene fatta pervenire all’INPS l’istanza stragiudiziale di ricalcolo.

L’eventuale accoglimento del ricorso comporta la riliquidazione della pensione in base all’aliquota maggiorata del 44% e un aumento in busta compreso - di norma - tra i 150,00 e i 300,00 Euro mensili.

Ma vi è di più: la pronuncia di accoglimento ha efficacia retroattiva e la predetta maggiorazione sarà dovuta - ove richiesta dall’interessato - anche per il quinquennio che precede la presentazione dell’istanza, con obbligo per l’INPS di corrispondere gli addietrati.

Ai fini del ricalcolo pensionistico, BLB Studio Legale, da sempre sensibile ai temi che toccano il personale militare, presta attività di assistenza e consulenza - sia in fase pre-contenziosa che contenziosa - tramite il proprio Dipartimento di Diritto Amministrativo.