Al via le nuove regole in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati

Lo scorso 1° luglio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 62/2018 che ha recepito la Direttiva UE n. 2015/2302 in materia di contratti del turismo organizzato, conferendo ai viaggiatori una serie di importanti diritti relativi all’obbligo di informazione, alla responsabilità dei professionisti per l’esecuzione del pacchetto turistico e alla protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore o del venditore.

Il decreto fornisce, innanzitutto, una definizione di “pacchetto turistico”, intendendo per tale, la combinazione – ai fini della medesima vacanza - di almeno due tipologie di servizi turistici tra alloggio, trasporto, noleggio veicoli o altro servizio turistico, purché combinati da un unico professionista; oppure, qualora si tratti di contratti distinti conclusi con singoli fornitori di servizi turistici, acquistati presso un unico punto vendita; ovvero offerti ad un prezzo forfettario; o, ancora, pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga; o, infine, combinati entro ventiquattro ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

La norma esclude dalla definizione di pacchetto turistico, le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, ovvero non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione.

In base alla nuova normativa, pertanto, in presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore dovranno fornire ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti; ad esempio, in relazione alla lingua in cui sono prestati i servizi, ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta, ecc. Tali informazioni hanno carattere vincolante e non possono essere modificate salvo accordo esplicito fra le parti contraenti.

È prevista, altresì, una disciplina dettagliata per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”, che deve, tra l’altro, includere, informazioni relative al diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore. Infatti, i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, e frattanto, si possono verificare eventi imprevedibili tali da impedire al viaggiatore di fruire del servizio. Pertanto, il legislatore consente al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore (art. 38, D.lgs n. 62/2018).

I viaggiatori possono recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio dell’esecuzione, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, calcolate in base ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, senza corrispondere spese di recesso. Ciò può riguardare, ad esempio, conflitti armati, ovvero altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, oppure rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.

L’organizzatore può invece recedere dal contratto di pacchetto turistico, prima dell’inizio dell’esecuzione, senza obbligo d’indennizzo, qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto nel contratto ovvero se lo stesso non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. In tali ipotesi, l’organizzatore deve tuttavia rimborsare integralmente tutti i pagamenti effettuati in relazione al pacchetto.

L’organizzatore, in alcuni casi previsti dagli artt. 39 e 40, D.lgs n. 62/2018, è autorizzato ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico; il viaggiatore, qualora le modifiche proposte incidano in maniera sostanziale sulle caratteristiche principali dei servizi turistici, ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico ovvero accettare un pacchetto sostitutivo.

Ciò può verificarsi, ad esempio, laddove l’organizzatore aumenti il prezzo del pacchetto turistico in conseguenza di modifiche riguardanti il costo del carburante o di altre fonti di energia, le tasse o i diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel contratto di pacchetto turistico ovvero i tassi di cambio pertinenti per il pacchetto. In tal caso, qualora l’aumento del prezzo ecceda l’8% del prezzo totale, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico, senza oneri e spese aggiuntive.

Le nuove disposizioni prevedono, in caso di difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto turistico, l’onere per l’organizzatore di porvi rimedio, salvo che ciò risulti impossibile oppure eccessivamente oneroso. In particolare, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità, entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, quest’ultimo può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie; se invece, il difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio, il viaggiatore può, senza ulteriori spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere ai sensi dell’art. 43, D.lgs n. 62/2018, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni; se infine, per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire una parte significativa dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, quest’ultimo deve, ai sensi dell’art. 42, co. 8 e ss, offrire al viaggiatore servizi alternativi adeguati.

Il decreto in commento allunga i termini di prescrizione rispetto alla normativa previgente, giacché prevede per il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un difetto di conformità il termine di prescrizione di 2 anni (1 anno ex D.lgs n. 79/2011) dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, rimanendo invece immutato il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni alla persona (3 anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza).

Un breve cenno, infine, ai servizi turistici collegati, consistenti nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici, i quali tuttavia non costituiscono un “pacchetto” e comportano dunque la conclusione di contratti distinti.

I professionisti che agevolano servizi turistici collegati sono obbligati a informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto e che i singoli fornitori di servizi turistici sono i soli responsabili della corretta esecuzione dei loro contratti. Nell’eventualità che il professionista ometta di fornire tali informazioni al viaggiatore, ai sensi dell’art. 49, co. 4, D.lgs n. 62/2018, troveranno applicazione le disposizioni ex artt. 38 e 41 del citato decreto, in materia di pacchetti turistici.

In caso di violazione della norma da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 20.000, aumentate in caso di reiterazione, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, la cessazione dell’attività.