E-commerce ed obblighi relativi all'Online dispute resolution: in arrivo le sanzioni?

Al fine di incoraggiare il commercio elettronico, senza tralasciare la necessità di approntare un idoneo sistema di tutela per i consumatori, l’Unione Europea ha introdotto l’ODR. L’acronimo, che significa “Online Dispute Resolution”, indica uno strumento di tutela stragiudiziale delle controversie specificamente riservato ai contratti conclusi online per l’acquisto di beni e servizi tra un consumatore ed un professionista.

Il meccanismo, introdotto con il Regolamento UE n. 524 del 2013, è applicabile nei casi in cui sia il consumatore che il professionista risiedano in uno Stato Membro dell’Unione. Non è tuttavia necessario che le parti risiedano nel medesimo paese, posto che l’ODR è applicabile indipendentemente dal fatto che si tratti di controversia nazionale od internazionale.

Il sistema si fonda su una piattaforma appositamente sviluppata dall’Unione Europea tramite la quale il consumatore può indirizzare un reclamo direttamente ad un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (in seguito: “ADR”). Nell’intenzione del legislatore comunitario, il meccanismo, in funzione da febbraio 2016, al di là dell’evidente funzione deflattiva delle controversie giurisdizionali, rappresenta un sistema di celere risoluzione delle dispute oltre ad essere facilmente accessibile e fruibile per i consumatori.

Proprio al fine di rendere nota la possibilità di ricorrere all’ODR, l’art. 14 del Regolamento impone al professionista di fornire sul proprio sito web un link elettronico alla piattaforma. Oltretutto, precisa il sopra citato articolo che, il link deve essere facilmente accessibile al consumatore. La medesima visibilità dovrà, inoltre, essere accordata all’indirizzo e-mail del professionista.

Qualora invece, il professionista si sia impegnato, o sia comunque tenuto, a ricorrere ad uno o più organismi di ADR, oltre all’indicazione del link di cui sopra, questi dovrà, altresì, ai sensi del capoverso dell’art. 14, informare i consumatori dell’esistenza della piattaforma ODR e della possibilità di ricorrervi per risolvere le loro controversie. Per i casi in cui tale informativa sia resa via e-mail, il messaggio di posta elettronica dovrà contenere il link della piattaforma ODR che comunque dovrà altresì essere riportato nelle condizioni generali di Contratto.

Il mancato rispetto di tali obblighi dovrebbe determinare l’applicazione delle sanzioni che l’art. 18 delega agli Stati Membri. Tuttavia, nonostante la trasposizione di gran parte del contenuto della normativa sull’ODR nel codice del consumo, non è rilevabile alcuna disposizione italiana dal contenuto sanzionatorio. La delega operata dal legislatore comunitario, ad oggi non risulta essere stata azionata.

Tale circostanza, peraltro, rappresenta con tutta probabilità la causa di quanto recentemente rilevato dalla Commissione Europea. Nel suo report dello scorso dicembre, infatti, l’istituzione UE, osserva che il dato relativo alla compliance degli operatori di e-commerce italiani all’art. 14 del Regolamento è si aggira intorno al 12%.

Nonostante, come si è già avuto modo di specificare, il mancato rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 14 del Regolamento UE 524/13 appaia per il momento sfornito di conseguenze sanzionatorie, nella appena pubblicata relazione sull’amministrazione della giustizia 2017, il Ministro Orlando ha fatto sapere che è in corso la predisposizione del decreto attuativo del D. Lgs. 130 del 2016 in ambito di meccanismi di ADR. Non può, quindi, escludersi che l’introduzione del sistema sanzionatorio ad oggi mancante possa avvenire nell’ambito di tale intervento normativo.