Cassazione civile 21939/2017: personalizzazione del danno non patrimoniale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21939/2017 ha ribadito che, in termini di liquidazione del danno non patrimoniale, spetta al giudice di valutare una corretta quantificazione del danno.

In particolare, vanno distinte le cd. conseguenze ordinarie, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni subirebbe, e le conseguenze peculiari, verificate solo nel caso specifico. Il giudice infatti dovrà valutare, motivando espressamente e tenendo in conto le specifiche circostanze di fatto e peculiarità del caso in esame, che conseguenze peculiari valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata dal danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.

Tale conseguenze peculiari, conducono alla personalizzazione del danno, alla luce delle particolari sofferenze o sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato, soltanto nel caso specifico.