Streaming online: di nuovo sulla responsabilità del gestore

Se a seguito della Sentenza recentemente emessa dal Tribunale di Frosinone (http://blblex.it/blog.php?id=559&lang=it) qualcuno aveva potuto pensare che fosse stata definitivamente affermata la liceità di siti che forniscono contenuti in streaming, a seguito di una recente pronuncia del Tribunale di Viterbo tale possibilità è certamente chiaramente stata esclusa.

La sentenza del Tribunale di Frosinone non aveva infatti apportato alcuna rivoluzione nell’ordinamento, ma aveva semplicemente ribadito la necessità della dimostrazione in sede processuale del fine di lucro dei siti pirata.

Di conseguenza, i gestori dei siti che forniscono contenuti in streaming in palese violazione della normativa vigente in materia di diritto d’autore, potranno non subire conseguenze in sede civile nell’ipotesi in cui non vengano sufficientemente provati il fine di lucro ed il relativo guadagno tipici di una violazione del copyright.

Si spiega così come mai a poche settimane da tale pronuncia sia stata emessa dal Tribunale di Viterbo la condanna ad otto mesi di reclusione ed al pagamento di un’ammenda pari a 1.720 euro per il gestore del noto sito pirata “filmsenzalimiti.it”, reo di aver violato l’art. 171-ter, n. 2, lett. a-bis), della Legge n. 633 del 1941.

Il medesimo giudice ha, inoltre, condannato il gestore della piattaforma – solo un anno prima non ritenuto responsabile dal giudice civile – al risarcimento in favore della FEPAV (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) per i danni subiti, da liquidarsi in sede civile.

In attesa della pubblicazione delle motivazioni appare evidente, su quest’ultima vicenda, il contrasto fra le pronunce che si stanno susseguendo in ambito civile ed in ambito penale.