azione civile e penale nei rapporti di vicinato: rapporti tra art. 844 c.c. e 659 c.p.

La recente sentenza della Cassazione, la n. 54531/2016, ha chiarito come, nel caso in cui il cane disturbi l’intero vicinato, sia possibile farlo sequestrare.

Ovviamente, ad esporre la querela non devono essere solo singoli individui ma tutto il circondario.

Si sa, gli animali sono una delle principali cause di litigio a causa dei loro odori o rumori. Contro i disturbi arrecati al vicinato dai nostri amici animali, è possibile proporre un’azione civile di risarcimento del danno quando le immissioni di odori o rumori superino il limite della normale tollerabilità (valore stabilito dal giudice caso per caso).

Nel caso in cui, invece, il cane disturbi il riposo e le attività di altri soggetti, si viene a porre in essere un vero e proprio reato ex art. 659 c.p., ossia il reato di “disturbo della quiete pubblica” che  purtroppo può far sì che l’animale venga sequestrato, qualora dovessero verificarsi gli estremi.

Per aversi un’azione penale è necessario che la molestia sia rivolta a tutto il quartiere o vicinato e non a singoli soggetti, perché solo in questa determinata ipotesi si viene ad individuare un vero e proprio reato: i singoli vicini disturbati, invece, potranno far valere le proprie ragioni con un’azione civile.

La giurisprudenza conferma ormai da tempo che  il rumore diviene intollerabile nel momento in cui sul luogo vi sia un  rumore di fondo (dunque continuo e incessante) che superi i 3 decibel.

Nel caso si verifichino gli estremi del reato, pertanto, il sequestro del cane è pienamente legittimo: stando alla sentenza, si può apprendere come: “Gli uomini sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze, sia pure tentando di evitare loro sofferenze superflue perché non collegate al soddisfacimento dell’interesse umano”.