parcheggio nel posto dei disabili? è reato di violenza privata ex art. 610 c.p.

La recente sentenza della Cassazione, la n. 17794/2017, parla chiaro: chi occupa il parcheggio assegnato ai disabili non è sanzionato solo dal Codice della strada bensì anche dal codice penale, poiché quello che viene violato è l’art. 610 c.p.- reato di violenza privata.

Nel caso di specie, la Cassazione V sez. penale ha rigettato il ricorso dell’imputato il quale, occupando il posto di una persona disabile affetta da gravissime patologie, impediva a quest’ultima di usufruirne: la ratio legis dell’art. 610 del codice penale, infatti,  si fonda sull'esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme così da tutelare la libertà morale, fisica e di locomozione dei soggetti.

Perché non viene integrata solamente la violazione ex. Art. 158 c.2 del Codice della Strada?  Tale norma punisce con sanzione amministrativa, infatti, solamente chi parcheggi il proprio veicolo negli appositi spazi riservati ai veicoli di persone invalide in generale. In questo caso specifico, invece, lo spazio era destinato a una persona invalida individuata precisamente, quindi si aggiunge alla violazione del codice della strada anche  l'impedimento al singolo cittadino invalido a cui è riservato il diritto di parcheggiare nello spazio a lui riservato: ed è proprio qui che scatta la violazione dell’art. 610 del codice penale.