Profilazione online: rischio per la privacy o vantaggio per aziende e consumatori?

 Relazione dalla tavola rotonda sul tema tenuta il 29 marzo presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Nella mattinata di mercoledì 29 marzo ha avuto luogo, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, una tavola rotonda sul tema della profilazione online, cui hanno partecipato i professori Ciacci, Punzi ed Esposito, che nell’ateneo affrontano costantemente le tematiche relative alle nuove tecnologie, un rappresentante dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, con un breve intervento video direttamente da Bruxelles, il Garante europeo, prof. Giovanni Buttarelli. I relatori hanno cercato di dare una lettura a 360 gradi del fenomeno, osservandolo dapprima sotto un profilo strettamente tecnico ed informatico e, successivamente, sul piano giuridico, filosofico e comunicativo.

L’importanza del fenomeno della profilazione online e della relativa nascita di un’identità digitale, che si accompagna a quella reale e, in taluni casi, la sostituisce, è stata analizzata non solo sul piano meramente teorico, ma anche, e soprattutto, su quello pratico.

In tale prospettiva è stato il richiamo ad un ramo del diritto delle nuove tecnologie solitamente poco noto quale il fashion law, ed in particolare l’analisi di una tecnologia recentemente sviluppata negli Stati Uniti in grado di costruire, sulla base di video od immagini raccolte all’interno dei camerini dei negozi, un vero e proprio profilo del singolo utente al fine di proporre allo specifico consumatore uno o più out-fit di suo gradimento e, soprattutto, confezionati ad hoc, in termini di modello, taglia e colori.

Tale esempio è stato utile per evidenziare l’aspetto certamente positivo di un fenomeno solitamente visto con un’aura di negatività: difatti, la profilazione dell’utente può consentire alle imprese di presentare offerte e prodotti personalizzati, eliminando di fatto le scelte che verrebbero scartate dal singolo cliente. Tuttavia ad emergere è anche l’altro lato della medaglia, ovvero quell’aspetto negativo rappresentato dall’eccessiva pervasività della tecnologia nella vita dell’uomo, che di fatto lo priva della propria facoltà di scegliere, dal momento che la scelta – o quantomeno una selezione – viene effettuata dalla macchina.

Muovendo dal caso pratico, i relatori hanno quindi evidenziato come il fenomeno – a differenza di quanto avveniva in precedenza – sia espressamente previsto dal nuovo Regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali che definisce la profilazione come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica

Emerge così, anche a livello normativo, la possibile eccessiva invasività della tecnologia (si fa infatti riferimento ai trattamenti automatizzati) e le sue conseguenze, non solamente a livello giuridico, sulla vita quotidiana delle persone.

Solo in tale prospettiva possono comprendersi al meglio tutte quelle garanzie previste dal nuovo Regolamento – necessità di un Privacy Impact Assessment, diritto di opporsi ad essa in qualunque momento, divieto di profilazione dei minori nel caso di trattamento di dati sensibili, etc. – anche con particolare riferimento alle ipotesi di trattamento dei dati che avvengano al di fuori dei confini comunitari, ovvero con un maggior rischio, almeno sul piano teorico, di trattamenti illeciti.