Riespansione della capacità processuale del fallito in corso di fallimento

  • mercoledì 15 marzo 2017

Come noto, tra gli effetti del fallimento nei confronti del debitore, si annovera la perdita della capacità processuale di quest’ultimo in favore del curatore.

Tuttavia, esulano da questa regola generale i rapporti relativi alle fattispecie di cui all’art. 46 l. fall., che specifica le categorie di beni  non compresi nel fallimento. Ma quid Juris per tutti quei rapporti che, seppur geneticamente attratti dal fallimento, perdano tale qualifica in virtù di un rigetto o di una dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo?

Secondo la recente sentenza del tribunale di Milano, la capacità processuale del fallito si ri-espande, dovendosi dunque riconoscere a quest’ultimo la possibilità di riassumere il processo interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento entro il termine di 3 mesi dall'interruzione dello stesso, come da art. 305 c.p.c., ciò in ottemperanza al principio del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

La medesima facoltà, peraltro, dovrà essere riconosciuta anche nel caso in cui si tratti di una decisione riguardante  l’impugnazione ex artt. 98 e 99 L.fall.