La Cassazione conferma: assegno di mantenimento ridotto o negato se la moglie può lavorare.

Con la recentissima sentenza della Cassazione,  la  n. 789 del 13.01.2017, gli Ermellini hanno chiarito quanto già confermato dalla giurisprudenza degli ultimi anni: in ambito di assegni di mantenimento, il giudice dovrà valutare l’effettiva attitudine al lavoro da parte della donna ed è stata ribadita l’importanza, per  l’ex moglie ancora in gradi di lavorare, di mantenersi da sola. Dovrà trattarsi, ovviamente, di una concreta (e non solo ipotetica) capacità di lavorare dell’ex moglie.

In sentenza si specifica come,  riguardo la separazione dei coniugi, esistano degli elementi da valutare per poter quantificare l’assegno di mantenimento, come ad esempio la potenziale capacità di guadagno dell’ex coniuge. E’ necessario, inoltre, considerare i redditi e qualsiasi utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: il canone dell’affitto mensile di un appartamento di proprietà, per esempio, esonera  l’ex marito dal provvedere all’ex la quale ha una fonte per il proprio sostentamento.