La notifica ai tempi di Facebook: primi ok dai giudici d’oltreoceano

Mentre in Italia avvocati e giudici stanno ancora imparando a convivere con il processo civile telematico ed è appena entrata in vigore la disciplina del PAT, negli altri continenti l’attenzione si è già spostata sul gradino successivo, rappresentato dall’eventualità di rendere ammissibile il ricorso ai social network – in particolare Facebook – quale mezzo per notificare un atto processuale.

Se da una parte, le Corti australiane si sono già più volte dimostrate propense ad ammettere la notificazione di un atto attraverso Facebook ogniqualvolta gli ordinari mezzi risultano inadeguati (nel 2008 una corte di Sydney ha addirittura consentito di citare il convenuto attraverso l’invio di un SMS), ben più rumore ha fatto la decisione del giudice della Corte Suprema di New York City, Matthew Cooper, che il 27 marzo 2015 ha autorizzato la notificazione dell’istanza di divorzio tramite messaggio privato di Facebook ad un coniuge resosi irreperibile muovendo dall’osservazione che il Civil Practice Law and Rules non richiede che l'istanza venga notificata brevi manu al convenuto.

Ben più di recente, e precisamente il 20 dicembre 2016, anche lo Human Rights Tribunal of Ontario si è inserito in tale solco autorizzando una parte a notificare un atto processuale di causa attraverso Facebook poiché la controparte risultava essere sconosciuta all’indirizzo di abitazione dichiarato.

Come ovvio, non mancano le problematiche relative a tale soluzione e la maggiore riguarda la certezza dell’effettiva appartenenza del profilo Facebook all’interessato: i giudici di Sydney e di New York si sono così orientati verso la necessità di una prova in tal senso, fornita, rispettivamente, attraverso la coincidenza dei dati personali riportati sul profilo con quelli della persona interessata ed attraverso alcune fotografie postate sul profilo.

Certamente la soluzione adottata dai giudici americani, canadesi ed australiani in quei casi in cui non si riesca a rintracciare la controparte ovvero questa non voglia farsi viva è, al momento, del tutto inimmaginabile in un sistema rigido come quello italiano, ove il Codice di procedura civile disciplina in maniera esplicita le varie forme di notificazione.