CFN: nuovi obblighi per gli avvocati in ottemperanza alle disposizioni antiriciclaggio

Il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto dei nuovi oneri per avvocati in seguito all'introduzione delle disposizioni antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) che si applicano agli avvocati ove questi compiano, in nome o per conto del proprio cliente, operazioni finanziarie o immobiliari, oppure assistano il proprio cliente in operazioni riguardanti: il trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro o strumenti finanziari, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione e 
all'amministrazione di società, oppure  la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società ed enti.

Gli obblighi stabiliti dai CNF sono :

- identificare il cliente e il "titolare effettivo" (ovvero il soggetto per conto del quale l'avvocato eventualmente operi) attraverso un valido documento di riconoscimento, quando la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 15mila euro;

- registrare e conservare i dati relativi al cliente, attraverso un vero e proprio archivio dedicato, con informazioni e dati da conservare per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale;

- effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria "UIF" presso la Banca di Italia, qualora l'avvocato sappia o sospetti vi siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- formare e preparare il personale e i collaboratori;

- segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro.

Nel caso in cui l'avvocato non adempia agli obblighi prescritti, sono previste delle sanzioni amministrative: ad esempio, per la mancata identificazione del cliente o la mancata registrazione è prevista una sanzione amministrativa tra i 5.000 e i 30.000.000 euro e, nel caso si ostacoli l'identificazione del soggetto, la sanzione può arrivare a 50.000.000 euro.

Cifre simili anche nel caso non venga predisposto l'adeguato registro o si violi l'obbligo di informare l'UIF (in entrambi i casi, la sanzione prevista va dai 5.000 ai 50.000.000 euro) l'avvocato compirà un vero e proprio reato (punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000.000 euro) nel caso in cui, invece, violi il divieto di comunicazione al cliente o ai terzi dell'avvenuta segnalazione.