Invalidità civile: la sentenza di primo grado va notificata al funzionario costituito dell'Ente

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17532/2016, ha stabilito che, in materia di invalidità civile, la notifica della sentenza di primo grado debba esser recapitata al funzionario dell'INPS che si è costituito in giudizio per conto dell'Ente e non presso la sede dell'Istituto. 

Gli Ermellini, lo scorso 02 settembre si sono così pronunciati: “Nel caso in cui la PA sia autorizzata a difendersi personalmente o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione - (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) - vanno effettuate nei confronti dell'Amministrazione personalmente o dei funzionari che l'hanno difesa”.


I giudici di Piazza Cavour precisano poi che “la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare la opportunità di proporre impugnazione”.