Corte di Cassazione, sentenza n. 13216/2016 del 27.06.2016

Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016: dopo l'apertura del pignoramento immobiliare da parte del creditore, non è possibile riscuotere i canoni di locazione dell’immobile dato in affitto.

Chi ha la casa pignorata non può stipulare un contratto di locazione poiché, se l'inquilino dovesse un giorno rivelarsi moroso, non sarebbe poi possibile riscuotere i canoni. Con la sentenza n. 13216/2016 del 27.06.2016 la Cassazione ha chiarito che l’inquilino può continuare a godere dell’immobile poiché il potere di allontanarlo spetterà esclusivamente al giudice dell’esecuzione e al custode della casa pignorata.

Solamente il giudice dell'esecuzione può autorizzare il contratto di affitto di un bene pignorato (ex art. 560 c.p.c.), dato che i canoni, ossia i frutti del bene immobile locato, andranno ridivisi fra tutti i creditori procedenti; inoltre spetta al custode l' amministrazione del bene pignorato, non al proprietario locatore.

Questa la massima della sentenza:  “Anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione della legge, non comporta l’invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario, il contratto così concluso non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono – nella specie per il pagamento dei canoni – devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.